Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è introdotto il seguente comma:
4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione, come determinato dall'agenzia delle entrate.