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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.138.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.138.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione del rilascio della certificazione riguardante le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, non ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di avviare la riorganizzazione e l'unificazione del procedimento relativo ai controlli sullo stato di salute dei lavoratori, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, lettera b), le parole: «esercizio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio 2015» e le parole: «per le medesime finalità di cui alla lettera a), sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuati dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente;
  b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «dalle Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite dalle seguenti: «dai medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità per il ricorso ai medici di cui al periodo precedente.