Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado, che hanno facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.;
b) Il comma 3-bis è soppresso.