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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.135.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.135.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112, comma 3, del codice civile, salvo quanto previsto ai successivi due periodi»;
   b) il quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce «assegno ad personam» che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 comma 3, del codice civile, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente».