Aggiungere in fine, i seguenti commi:
12-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette «autoblu».
12-ter. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 12-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.
12-quater. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.