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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.123.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.123.

  Aggiungere in fine, i seguenti commi:
  12-bis. Per l'anno 2015, il termine del 30 dicembre fissato dall'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per il rigetto o l'accoglimento delle richieste di accesso ai benefici di cui al decreto-legge medesimo, è differito al 30 gennaio 2015. Per l'anno 2015 sono, altresì, ammissibili e oggetto di apposto esame da parte della Commissione le richieste presentate dai partiti politici entro il termine differito di cui al primo periodo del presente comma.
  12-ter. Per l'anno 2015, il termine del 9 gennaio fissato dall'articolo 10, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei partiti politici in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o che si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge medesimo, è differito al 10 febbraio 2015.
  12-quater. Per l'anno 2015, sono revocati i benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ai partiti politici di cui al comma 2 del presente articolo, che risultino inottemperanti alle disposizioni in materia di Statuto di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge medesimo. L'elenco di detti partiti è comunicato, a tal fine, all'Agenzia delle entrate dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il 30 giugno 2015.
  12-quinquies. Per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento al controllo dei rendiconti di esercizio di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono prorogati di sessanta giorni.