Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni pubbliche, per le esigenze di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, connesse a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi verificatesi dall'anno 2009, possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza, derogando dall'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 4 e all'articolo 5.