Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.