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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
  2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
  3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
  4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
  5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.