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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.07.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25 per cento di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010).

  All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertita, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
  1) al comma 7:
   al primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve sono, o per due annualità, se occupate senza titolo»;
   alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;
   alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure a Fondo per l'ammortamento titoli di Stato».