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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.05.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2015  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di contrattazione integrativa).

  1. Nelle more della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche a carattere normativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la consistenza delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quantificata nell'importo, comprensivo della parte fissa e della parte variabile del trattamento economico, corrispondente all'importo medio dell'ultimo triennio, come certificato dall'organo di revisione. I relativi fondi possono essere incrementati con le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato ovvero nel caso di nuove assunzioni o di trasferimento di personale. Nell'ipotesi di trasferimento di personale le risorse delle amministrazioni cedenti, destinate al trattamento accessorio, sono corrispondentemente decurtate dei rispettivi importi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Le amministrazioni in sede di contrattazione integrativa destinano le risorse disponibili agli istituti definiti dalla contrattazione nazionale, negli importi e secondo le modulazioni ritenute più funzionali, anche in deroga a quanto previsto dal contratto nazionale per quanto attiene ai limiti ed alla cumulabilità dei singoli istituti, comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e dei principi di efficienza, efficacia, e selettività. Restano, in ogni caso, confermate fino alla stipula dei nuovi contratti collettivi integrativi, le clausole previste dai vigenti accordi decentrati adottate con criteri difformi rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi nazionali di lavoro anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more della stipula dei contratti decentrati sono fatte salve in ogni caso le indennità professionali legate al possesso di un determinato profilo professionale se corrispondenti ad importi fissi e continuativi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: «sono trasmessi» sono inserite le seguenti: «tramite posta elettronica certificata».
  4. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le pubbliche amministrazioni trasmettono all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Aran l'indirizzo internet di pubblicazione dei suddetti contratti, al fine dell'inserimento di un collegamento internet nel sito istituzionale della stessa Agenzia. La suddetta pubblicazione e la suddetta trasmissione, da parte di ciascuna amministrazione, costituisce condizione di efficacia dei contratti integrativi sottoscritti».
  5. Ai fini delle attività di controllo e monitoraggio dei contratti integrativi, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica possono avvalersi di dieci unità personale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.