Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).
1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo attestata dall'agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. «Delle» sono sostituite da «delle».