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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.64. in Assemblea riferita al C. 2803-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2015  [ apri ]
10.64.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. I contribuenti titolari d'impresa in possesso d'impianti, attrezzature o macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dalle disposizioni previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita documentazione comprovante la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche in deroga ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per i contribuenti già decaduti dalle rate alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano state già attivate le procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente.