All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.