Aggiungere in fine il seguente comma:
5. I movimenti e i partiti politici che nei loro siti, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati riconducibili al partito o al movimento politico o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche, che hanno informazioni, immagini e video, realizzati a scopo di lucro, sono tenuti a comunicare alla Commissione, previa certificazione di un ente terzo:
a) le statistiche sul flusso di accessi sia al sito che alle singole pagine web;
b) i ricavi ottenuti dall'attività di lucro, suddivisi per singolo ambito sia esso dominio, o pagina web;
c) le spese di competenza sostenute per la manutenzione dei siti in oggetto;
d) l'indicazione dei provider su cui vengono effettuati i servizi di pubblicità nonché i soggetti a cui sono intestati gli account.