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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2799

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2015  [ apri ]
1.100.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza»; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole «,12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12».

Il Relatore