Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al decreto legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) all'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12»;
b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ove dotate di autonomia legale e finanziaria e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici, sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamenti straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.».