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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di cause di estinzione dei reati derivanti dall'adempimento di prescrizioni o di debiti tributari).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di cause estintive del reato legate all'adempimento di prescrizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che, per contravvenzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, consistenti nella violazione delle prescrizioni contenute in atti autorizzativi, il reato si estingua quando il contravventore ha ottemperato alle prescrizioni degli organi di vigilanza, dirette ad eliminare la violazione, e ha versato una somma pari ad un terzo della ammenda stabilita per la contravvenzione;
   b) prevedere che, nei casi previsti dalla precedente lettera a), l'adempimento delle prescrizioni e il versamento della somma vengano comunicati dall'organo di vigilanza al pubblico ministero e che si proceda allo stesso modo nel caso di inadempimento; qualora il pubblico ministero prenda notizia della contravvenzione di propria iniziativa o la riceva da privati o da altri organi pubblici, ne dà immediata comunicazione agli organi competenti per le determinazioni inerenti alle prescrizioni che si rendano necessarie allo scopo di eliminare la violazione;
   c) prevedere, nei casi dei delitti di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, l'estinzione del reato, quando il reo, entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, estingue i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.