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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa e la conseguente riforma della disciplina sanzionatoria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) trasformare da illecito penale in illecito amministrativo, i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, nonché le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda;
   b) prevedere che gli illeciti amministrativi, di cui alla lettera a), siano soggetti a una sanzione pecuniaria il cui ammontare è così determinato:
    1) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per la violazione stessa, e comunque non inferiore a euro 258;
    2) se la violazione è punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 né superiore a euro 30.000, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti; qualora l'importo dell'ammenda, prevista per la contravvenzione, sia superiore nel massimo a euro 30.000, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere prevista in misura non superiore al doppio;
    3) se la violazione è punita con una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, se prevista in via esclusiva; detta somma è aumentata di un terzo, ove le pene della multa e dell'ammenda siano previste in alternativa alla reclusione o all'arresto;
   c) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, se necessario, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire ulteriori violazioni;
   d) la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie non può essere operata nelle seguenti materie:
    1) delitti previsti dal Libro II del codice penale;
    2) contravvenzioni previste dagli articoli 650, 651, 658, 660, 673, 674, 677, 679, 682, 683, 685, 697, 703, 712, 720, 727, 727-bis, commi 1 e 2, 728, 733, 734 del codice penale;
    3) reati in materia di edilizia e urbanistica, salvo che si tratti delle contravvenzioni previste dagli articoli 44, comma 1, lettera a), 73, commi 1 e 2, 82, camma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    4) reati in materia di tutela dell'ambiente, beni culturali, territorio e paesaggio, salvo che si tratti della contravvenzione prevista dall'articolo 137, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    5) reati in materia di alimenti e bevande;
    6) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    7) reati in materia di immigrazione;
    8) reati previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che per le contravvenzioni di cui agli articoli 17 e 32, comma 3;
    9) reati previsti dai decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, compresi nell'elenco allegato alla presente legge.