Aggiungere il seguente:
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 610 (Violenza privata):
1) al primo comma le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «, e si procede d'ufficio,»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: «Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.