Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Ufficio dell'Anagrafe dei reati).
1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'Anagrafe dei reati, al quale il Parlamento e il Governo segnalano l'introduzione di ogni nuova fattispecie punita con sanzioni penali.
2. L'Ufficio è incaricato di svolgere le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione.
Elenco dei decreti legislativi attuativi direttive comunitarie esclusi dalla depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera l):
1. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (attuazione della direttiva CEE concernente l'impiego di microrganismi geneticamente modificati);
2. decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (attuazione della direttiva CE in materia di immissione sul mercato di biocidi);
3. decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione di altra direttiva CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati);
4. decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
5. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (attuazione della direttiva CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione di tessuti e cellule umane);
6. decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (attuazione della direttiva CE in materia di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);
7. decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (attuazione della direttiva CE relativa a misura comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria).