Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti).
1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».