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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2015  [ apri ]
19.18.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606».

  Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.