stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.24. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
14.24.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 455 del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole: «o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «annullata ovvero la misura è altrimenti divenuta inefficace».