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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
13.5.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  All'articolo 441 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.
  6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 441, comma 4, il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

Il Relatore