All'articolo 13, in fine, aggiungere i seguenti commi:
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.
4. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.