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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.7.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  All'articolo 280 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole «non inferiore al massimo» sono sostituite dalle seguenti: «superiore nel massimo»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;
   c) al comma 3, le parole: «La disposizione del comma 2 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2 e 2-bis non si applicano.».