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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.53. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.53.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  All'articolo 308 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono inserite le seguenti: «e misure interdittive»;
  b) il comma 2 è soppresso;
  c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso il periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».