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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.5.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse;
   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole: ed attuale;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse, dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole ed attuale, e le parole: non inferiore nel massimo sono sostituite dalle parole superiore nel massimo;
   d) Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta solamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.