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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.44. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.44.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sopprimere le seguenti parole: senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione delle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

  Conseguentemente dopo le parole: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile aggiungere il seguente periodo: La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.