Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 335 codice di procedura penale, inserire il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».