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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.».