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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.08. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per i reati di cui all'articolo 624 e 628 del codice penale, anche a seguito di diminuzioni di pena a seguito di procedimenti alternativi, non è applicabile la sospensione condizionale della pena salvo per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.