stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
1.01.

  Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Oblazione).

  1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente: “162. – (Oblazione nei reati puniti con pena pecuniaria). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell'ammenda, il reo è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita per il delitto ovvero alla terza parte dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
  Il pagamento estingue il reato”.

  2. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente: “162-bis.(Oblazione nei reati puniti con pene alternative). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della multa, ovvero dell'arresto o dell'ammenda, il reo può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente ai due terzi del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto ovvero alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
  L'oblazione non è ammessa quando il reo è già stato condannato per un reato della stessa indole.
  L'oblazione non è comunque ammessa quando permangono conseguenze dannose pericolose del reato eliminabili da parte del reo.
  Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato”.».