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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.0100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2015  [ apri ]
23.0100.
approvato

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

  1. All'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminato quale testimone.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato.»;

   c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis qualora lo ritenga necessario.»;

   d) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.»;

   e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.»;

   f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti ed ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.».

  2. All'articolo 45-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis» sono soppresse; dopo le parole: «avviene a distanza » sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
   b) al comma 2 le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalla seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
   c) al comma 3 dopo le parole: «3, 4» sono inserite le seguenti: «, 4-bis».

  3. All'articolo 134-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è apportata la seguente modifica:
   a) al comma 1, le parole «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è apportata la seguente modifica:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.».

Il Governo