stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2015  [ apri ]
17.4.
approvato

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 581.
(Forma dell'impugnazione).

  1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:
   a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
   b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;
   c) delle richieste, anche istruttorie;
   d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 7, sopprimere la lettera h).

Il Relatore