Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».