Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.