Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.
Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.