Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:
2. Alla sentenza di non doversi procedere poiché l'imputato è incapace di partecipare coscientemente al procedimento si applica l'articolo 345 commi 1 e 2, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.