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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Al Titolo I recante: «modifiche al codice penale» dopo il Capo I aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI: ABROGAZIONI E MODIFiCAZIONI

Art. 4-bis.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogati gli articoli 266, limitatamente all'ipotesi di cui al comma 4, numero 3), 270, 342, 415, 565, 636, 637, 645, 655, 661, 665, 668, 690, 691, 707, 716, 723 del codice penale.
  2. Sono abrogati gli articoli 57, 125, 139, 258 del regio decreto luglio 1934, n. 1265.

Art. 4-ter.
(Modificazioni al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 527 è sostituito dal seguente:
  «527. – (Atti osceni). – È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque compie atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.»;

   b) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:
  «528. – (Pubblicazioni e spettacoli pornografici). – Chiunque espone o mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti di natura pornografica, in modo tale che i minori di anni quattordici possano prenderne visione, è punito con la reclusione fino a due anni.
  Alla stessa pena soggiace chiunque, organizzando spettacoli pornografici o esercitando il commercio degli oggetti di cui al comma precedente, consente l'accesso ai minori di anni quattordici.
  Non è pornografica l'opera d'arte o di scienza.»;

   c) l'articolo 529 è sostituito dal seguente:
  «529. – (Atti osceni; nozione). – Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.»;

   d) l'articolo 689 è sostituito dal seguente:
  «689. – (Determinazione dello stato di ubriachezza in minori, infermi di mente, persone manifestamente ubriache). – Chiunque cagiona l'ubriachezza di un minore di anni sedici o di persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica, oppure somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto fino ad un anno.
  Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio.»;

   e) nel paragrafo 1 della sezione 1, capo I, titolo I del Libro terzo del codice penale le parole: «sediziose e» sono soppresse.

Art. 4-quater.
(Modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

  1. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:
   a) gli articoli 18, comma 2, 21, 85, 104, 105, 112, 114, comma 3, 154, comma 1, 157 sono abrogati;
   b) sopprimere, nell'articolo 18, comma 4, le parole: «di moralità,»;
   c) sopprimere nell'articolo 20 le parole: «o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità»;
   d) sopprimere nell'articolo 69 le parole: «, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto»;
   e) sostituire l'articolo 100 con il seguente:
  «Art. 100. – Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini».