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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
3.03.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di limiti di pena).

  Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   1. All'articolo 412 le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;
   2. All'articolo 414-bis le parole: «da un anno e sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   3. All'articolo 416 le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
   4. All'articolo 416-bis le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni»;
   5. All'articolo 423 le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
   6. All'articolo 426 le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   7. All'articolo 580 le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   8. All'articolo 583 le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni» e le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a dodici anni»;
   9. All'articolo 589, comma 2, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni» e al comma 3, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
   10. All'articolo 605 le parole: «da sei mesi a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
   11. All'articolo 609-bis le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   12. All'articolo 628 le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
   13. All'articolo 629 le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
   14. All'articolo 644 le parole: «da due a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».