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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.39. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
26.39.

  Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) Adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
    1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità dei giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
    2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
    3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani-adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
    4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
    5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione dalla libertà;
    6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca e/o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto col finalismo rieducativo della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
    7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
    8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale, funzione al reinserimento sociale.