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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
26.11.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) revisione della disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che consente l'accesso all'affidamento in prova sia fissato in ogni caso a quattro anni; individuare quali comportamenti tenuti in libertà dal condannato siano valutabili al fine della concessione della misura; prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le precisazioni impartibili dalla magistratura di sorveglianza e ridivenire le funzioni degli uffici dell'esecuzione penale esterna, anche al fine di tener conto delle differenze del contesto di provenienza dei destinatari della misura, rendere più efficace il sistema dei controlli sugli affidati in prova, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria. Revisione della disciplina della detenzione domiciliare secondo i seguenti criteri direttivi: abrogare l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio; prevedere che il limite di pena che consente l'accesso alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47 comma 1-bis sia fissato a quattro anni; prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
   b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.