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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
19.18.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.

  Conseguentemente all'articolo 25 sopprimere la lettera d).