Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza, rilevanza e conformità all'articolo 190 delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, espongono concisamente I fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;.