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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
15.3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza, rilevanza e conformità all'articolo 190 delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, espongono concisamente I fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;.