Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
Art. 14-bis.
Alla Parte Seconda, Libro VI, Titolo IV del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 453, comma 1-bis le parole: «dall'esecuzione della misura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p.»;
b) all'articolo 453, sopprimere il comma 1-ter;
c) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. La richiesta del pubblico ministero è notificata, a cura dei giudice, all'imputato, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione;
d) all'articolo 455, comma 1, dopo le parole: «cinque giorni» sono inserite le seguenti: «dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie accordato all'imputato dall'articolo 454, comma 2-bis».
e) all'articolo 455, comma 1-bis, le parole: «o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «annullata ovvero la misura è altrimenti divenuta inefficace.»;
f) all'articolo 455, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
1-ter. Il decreto che dispone il giudizio immediato è nullo se emesso in violazione dei termini previsti dagli articoli 453, comma 1-bis, 453, comma 1-ter e 454, comma 1;.