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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
13.11.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
13. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».