Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».