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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2798

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2015  [ apri ]
10.6.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 1-bis e 2-ter sono soppressi;
   b) il 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive ed interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articolo 270 e 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».